martedì 25 agosto 2026

BRAVISSIMA DOTT.SSA TURCHETTI







Dopo il dott. Galimberti, il dott. Novara, il dott. Tonioni, la dott.ssa Vincenza Palmieri, abbiamo trovato un'altra professionista che parla di diagnosi affrettate 
Complimenti dott.ssa Ludovica Isotta Turchetti 

Da anni ascolto genitori sfibrati, stanchi, feriti da pressioni scolastiche che non dovrebbero esistere. Pianti, gastriti, alopecie. Corpi che raccontano ciò che la mente tenta di sopportare.
Eppure un limite c’è, è chiaro, è luminoso. E ha un nome preciso: Legge 219/2017, in vigore dal 31 gennaio 2018 (fonte: Gazzetta Ufficiale).
Questa legge tutela la libertà, la dignità, la salute e l’autodeterminazione della persona.
Stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato dell’interessato.
Per i minori, il consenso spetta solo ai genitori.
Non alla scuola.
Non al singolo docente.
Non alla “prassi”.
Eppure, ogni giorno, famiglie vengono sollecitate o fermate sul portone:
«Lo faccia vedere.»
«Se gli volete bene, portatelo là.»
«Senza diagnosi non possiamo aiutarlo.»
Noi professionisti — clinici, specialisti, docenti — abbiamo il dovere di esporre ipotesi, letture, possibilità.
Il limite è lì: tra ciò che possiamo dire e ciò che una famiglia decide liberamente.
Oltre quel limite, iniziano le pressioni, gli allarmismi, il terrorismo psicologico.
E questo non è solo scorretto: è una violazione del diritto all’autodeterminazione.
Se l’insegnante suggerisce una strada, i genitori hanno pieno diritto di scegliere.
Esiste un obbligo?
No. Nessuno.
Non esiste alcuna norma che imponga una diagnosi o un trattamento per ricevere attenzione educativa ordinaria.
Il docente può comunicare il proprio limite professionale — “così faccio fatica a lavorare, mi astengo” — ma deve farlo con rispetto, misura e competenza.
Se un corpo docente sostiene che senza diagnosi non può prendersi cura del bambino, quella è una dichiarazione incompatibile con i doveri professionali.
In quel caso, il genitore ha pieno diritto di interrompere il rapporto: è un servizio retribuito, e se non è adeguato è legittimo sostituirlo.
Altrove, forse, troverà competenze diverse.
Le cose vanno dette una volta, con garbo.
Poi basta.
Non si sale in cattedra.
Quel limite è invalicabile, oltre, inizia la violenza psicologica.

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